DPCM 7 Settembre 2020: novità per esercizi pubblici - Maculan Arredo Bar
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DPCM 7 Settembre 2020

DPCM 7 Settembre 2020: cosa cambia per gli esercizi pubblici

Come ben sappiamo il settore del food & beverage è tra i più colpiti dalla pandemia che da febbraio sta mettendo in ginocchio l’Italia e non solo. A partire da martedì 8 settembre 2020, è entrato in vigore un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Ma quali sono le novità per gli esercizi pubblici? Poche, se non nulle: il documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, salvo qualche novità, ha prorogato fino al prossimo 7 ottobre le misure contenute nel DPCM dello scorso 7 agosto e nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020.

DPCM 7 Settembre 2020: quali sono i punti salienti per gli esercizi pubblici?

Come già detto le variazioni rispetto al decreto precedenti sono davvero poche, ma è bene riprendere quindi cosa è consentito, vietato o obbligatorio dopo il DPCM 7 Settembre 2020.

  • CONSENTITE. Tutte le attività di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, scommesse e bingo. Tutti i suddetti locali però saranno sottoposte al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome. Le attività infatti devono essere compatibili con la situazione epidemiologica del territorio in cui sorgono e i proprietari e dipendenti devono adottare i protocolli o le linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione.
DPCM 7 Settembre 2020
  • OBBLIGATORIE. Le protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico. Tale obbligo non è derogabile dalle Regioni.
  • VIETATE. Le attività del ballo, all’aperto o al chiuso, sia in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento. Sospesa anche tale attività in lidi, stabilimenti balneari, spiagge libere o attrezzate, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti il pubblico. Un’altra disposizione che non è derogabile dalle Regioni. È necessario puntualizzare però che esiste un’eccezione, ovvero le feste private, tra cui si annoverano matrimoni, cresime, comunioni o altro, per cui non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, come si evince dalle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute.

Rimangono pressoché dopo il DPCM 7 Settembre 2020 le norme che regolano gli spostamenti da e per l’estero. Confermato quindi l’obbligo del tampone per tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato a Malta, in Croazia, Spagna e Grecia. Il divieto di entrare in Italia è stato allargato anche a chi abbia transitato o soggiornato in Colombia, oltre che in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia.

Infine, nonostante non riguardi il DPCM 7 Settembre 2020, è bene ricordare che rimangono in vigore gli art. 2 del DL 33/2020 e art. 4 del DL 19/2020. Tali norme prevedono una sanzione amministrativa compresa tra i 400 e i 1000 euro per gli esercizi pubblici che violino le misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento. Inoltre è possibile anche una sanzione accessoria che preveda la chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre alla configurazione di gravi ipotesi di reato.

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