DPCM 18 ottobre 2020: novità per esercizi pubblici - Maculan Arredo Bar
36757
post-template-default,single,single-post,postid-36757,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
DPCM 18 OTTOBRE 2020

DPCM 18 ottobre 2020: cosa cambia per gli esercizi pubblici

Il Covid-19 sembra non dare tregua al mondo HORECA. Nella serata di domenica è stato emanato un altro Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore a partire da lunedì 19 ottobre 2020. Nuove linee guida che integrano e modificano quelle che già avevano dato una prima stretta alla somministrazione di alimenti e bevande e a cerimonie, eventi privati, banqueting e catering con il DPCM dello scorso 13 ottobre.

DPCM 18 ottobre 2020: quali sono i punti salienti per gli esercizi pubblici?

Bar, ristoranti e tutti i servizi di ristorazione dovranno rispettare quindi alcune nuove restrizioni:

  • Il consumo al tavolo è consentito dalle 5 alle 24 in tavoli con al massimo 6 persone. Nei locali invece è possibile stare in piedi e consumare solo fino alle 18. Tutti gli esercizi pubblici inoltre devono obbligatoriamente esporre un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammesse, sulla base dei protocolli di sicurezza. Rimane valida la possibilità di effettuare il delivery senza limiti di orario. Per il take away invece l’orario consentito sono le 24. Restano consentite anche le attività delle mense e il catering su base contrattuale.
  • Gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande in ospedali, aeroporti e, a partire dall’entrata in vigore del DCPM 18 ottobre 2020, anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade rimangono aperti senza limiti di orario.
  • L’apertura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo è consentita dalle 8 alle 21.
  • Per gli stabilimenti balneari rimangono valide le norme contenute nel DPCM previgente.
  • Sono vietate feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, con eccezione delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali rimane confermato il limite di partecipazione massima di 30 persone.
  • Non si possono tenere sagre e fiere, mentre rimangono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
  • Vengono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali con eccezione di quelle che si svolgono a distanza.
  • È assolutamente confermato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto dove non è possibile garantire l’isolamento rispetto a persone non conviventi.
  • Sarà possibile disporre la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani dopo le 21 per evitare la creazione di assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

In non rispetto di tali misure restrittive imposte nel DPCM del 18 ottobre 2020 possono essere punite o con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro, oppure con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, da 5 a 30 giorni, oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica.

DPCM 18 ottobre 2020: quali sono i punti salienti per gli esercizi pubblici?

Tra i diversi nodi contenuti nel DPCM del 18 ottobre 2020 c’è l’obbligo di appendere all’ingresso del locale un cartello che riporta il numero massimo di persone ammesse nello stesso momento nel locale. Sottointeso è che tale numero debba essere conferme ai protocolli e alle linee guida vigenti. Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ritiene che lo stesso possa essere calcolato, partendo dal layout del locale, come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli – e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente – è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le news che riguardano il mondo HORECA?

Oltre al DPCM 18 ottobre 2020, scopri anche tutte le news sull’arredo bar con Maculan!


    Acconsento al trattamento della Privacy*